Art. 1.
(Princìpi e obiettivi).

      1. Al fine di valorizzare e qualificare l'offerta turistica dei territori delle coste nazionali del Mediterraneo particolarmente dediti alla pesca e, ove sia possibile, verificare costantemente il pescato dalla produzione sul mare al trasporto, alla commercializzazione e all'offerta all'utente, le regioni promuovono e disciplinano con proprie leggi la realizzazione delle «strade del pesce mediterraneo».
      2. Le strade del pesce mediterraneo di cui al comma 1 sono percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono porti turistici e mercati ittici; esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, secondo i princìpi in essa contenuti e ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni.